La procedura che porta alla conoscenza delle reali condizioni del fabbricato che ha subito un terremoto è effettuata da tecnici specializzati secondo quanto segue:
– se è la prima volta che viene effettuata la verifica di agibilità sull’edificio, verrà eseguito un sopralluogo con procedura FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto). Questa verifica può essere fatta su singoli edifici oppure su tutti i fabbricati che si trovano in un’area individuata dal Sindaco del Comune terremotato. L’esito della valutazione, riportato in una scheda sintetica, può essere: edificio “agibile”, edificio “non utilizzabile” ed edificio “non utilizzabile per solo rischio esterno”;
-se dopo il primo sopralluogo con procedura Fast, si chiede di eseguire un nuovo sopralluogo, a seconda delle motivazioni, la procedura seguita per effettuare le verifiche può essere Fast o Aedes.
In particolare:
– se l’esito della verifica Fast sull’edificio è “non utilizzabile”, il proprietario provvede a incaricare un tecnico abilitato che eseguirà una verifica Aedes con perizia giurata;
– se l’esito dopo sopralluogo con procedura Fast è però “non utilizzabile per solo rischio esterno” la verifica viene eseguita con scheda Aedes;
– se l’esito della verifica Fast sull’edificio è “agibile”, ma il proprietario non è convinto di questo esito può richiedere una verifica Aedes, ma solo dopo aver presentato una perizia asseverata a cura di un tecnico;
– se l’esito della verifica Fast sull’edificio è “sopralluogo non eseguito” (per difficoltà di accesso all’area, perché il proprietario era assente o perché è stato rifiutato il sopralluogo, etc.) verrà fissato d’ufficio un appuntamento per un nuovo sopralluogo con procedura Fast. In alcuni casi, stabiliti dalla squadra di tecnici, se si valuta che è necessario un approfondimento, può essere fissato d’ufficio direttamente un appuntamento per una verifica Aedes.